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Sanatoria del prospetto aliquote IMU 2025 - scadenza 15 settembre

L’art. 6 del DL 84/2025 appena convertito in legge prevede la proroga e sanatoria per l’approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2025, di cui abbiamo già fornito notizie in precedenza.

Il testo normativo approvato dispone quanto segue:

“Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.


La Nota del Servizio studi del Senato evidenzia che la norma proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l’anno in corso, il termine per l’approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.

L’articolo 6 detta una normativa speciale, limitata all’anno 2025, circa l’approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. L’articolo 1, comma 169 della legge 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe ed i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione prevedendo che, in caso di mancata approvazione entro i citati termini, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. In primo luogo, la disposizione introduce una proroga al 15 settembre 2025 per l’approvazione del predetto prospetto.

Ai sensi della disposizione sopra citata, i comuni sarebbero stati tenuti ad adottare la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU entro la data prevista per la deliberazione del bilancio di previsione, che, per il bilancio di previsione 2025-2027, era fissata al 28 febbraio 2025, come disposto dal decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2024.

La proroga riguarda anche:

-gli enti locali che hanno adottato la delibera relativa alle aliquote IMU senza, però, elaborare il prospetto secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

-in base alla modifica operata dalla Camera, i comuni che hanno deliberato l’approvazione delle aliquote in difformità del prospetto.

Secondo le previsioni del comma 757 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 si prevede che in ogni caso che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 che rimette ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (decreto ministeriale del 7 luglio 2023, poi modificato il 6 settembre 2024) l’individuazione delle fattispecie che possono essere selezionate dai comuni ai fini dell’eventuale diversificazione delle aliquote IMU, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi del comma 764 della citata legge, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Le eventuali variazioni al bilancio conseguenti al prospetto IMU sono recepite con una successiva variazione del bilancio di previsione 2025/2027.


In secondo luogo, la disposizione dispone una sanatoria per quelle delibere di approvazione del prospetto adottate ai sensi del comma 757 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ma tardivamente secondo la normativa ordinaria, dichiarandone la validità, con riferimento a quelle adottate tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge ossia il 18 giugno 2025.