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Sanzioni CDS sosta, non è possibile concedere tempo per sanare

La Corte Conti Puglia, con delibera 92/2025 ha espresso parere in merito a sanzioni codice della strada relativo a regolamentazione delle sanzioni previste dall'art. 7, commi 14 e 15, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( “Nuovo codice della strada”) per la violazione di obblighi relativi alla sosta a pagamento in aree pubbliche.

L'Ente chiede alla Sezione “delucidazioni nel merito circa la legittimità ed il corretto inquadramento - ad opera del Comune nell'ambito della regolamentazione del servizio relativo all'organizzazione e alla gestione delle aree di sosta a pagamento su sede stradale affidate in concessione a terzi – dell'inserimento di una disposizione che preveda, in caso di mancata esposizione del ticket previsto ovvero nel caso in cui lo stesso sia scaduto, l'emissione preventiva di un avviso con cui si comunica la possibilità di concedere un termine massimo prestabilito (ad esempio, le 12 ore dall'avviso) entro cui sanare il mancato pagamento o la mancata integrazione nella misura massima giornaliera, scaduto il quale sarà successivamente irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 14 e 15, del Codice della Strada, così come attualmente modificati”. In particolare, l'Ente chiede se, nel caso di affidamento del servizio in a terzi, nell'ambito della potestà regolamentare, possa ritenersi legittima “la previsione di una disposizione che consenta di modificare la procedura sanzionatoria con apposita regolamentazione contrattuale (e se tale esercizio del potere possa tuttora ritenersi compatibile con l'attuale revisione normativa introdotta con la Legge 25 novembre 2024, n. 177) ovvero se ciò non sia consentito in alcun modo, ritenendosi che questi spazi di la discrezionalità siano stati ridimensionati nel segno della tendenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a riaccentrare alcune manifestazioni del potere di coordinamento nei confronti dei Comuni”.

Esaminando la questione nel merito, l'avviso della Sezione è nel senso di non ritenere conforme alla normativa statale l'ipotesi formulata dall'Ente rispetto all'accertamento della violazione delle norme del codice della strada disciplinanti la sosta a pagamento (art. 7, commi 14 e 15, d.lgs. n. 285/1992). La previsione risulterebbe in contrasto sia con le disposizioni del codice della strada, che risultano dettagliatamente disciplinare le fattispecie sanzionatorie in esame, normando anche il recupero della tariffa, sia con il principio di legalità, che trova applicazione per le sanzioni amministrative e, in specie, con l'art. 1, ln 689/1981 che, al comma 2, prescrive che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerazioni”.