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Sanzioni codice della strada possono finanziare l'indennità di turno

La Corte dei Conti Toscana, con parere n. 56/2025 ha affrontato richiesta di parere (multipli) di Comune volte a verificare, tra l’altro se “sia possibile ed in che misura, in ipotesi di necessità di ampliamento della tornitura o del servizio esterno per potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, procedere a finanziamento della collegata indennità tramite i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie così come all'art. 208 codice della strada chiarendo, ove possibile, anche la ratio sottesa a racconto previsione normativa con riferimento alle indennità che il CCNL Funzioni Locali pone a carico del Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 80 del medesimo contratto.”

Secondo la Sezione Toscana è possibile dare una risposta positiva al quesito posto dal Comune qualora la turnazione, e la relativa indennità, si inseriscono all'interno di un progetto finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale.

Si valorizza, così, la finalità perseguita dall'art. 208 cit. circa il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, potenziamento che deve passare da un'attività progettuale. Tale circostanza emerge chiaramente dal dato letterale delle norme richiamate: sia quella legislativa, che al comma 5 bis prevede espressamente che le risorse possano essere destinate a “progetti di potenziamento”, sia della norma contrattualistica allorquando il cit. arte. 98 legge l'erogazione degli incentivi monetari a “obiettivi di potenziamento”.

In altri termini, le risorse previste dall'art. 208 cit. non possono essere destinati al finanziamento della gestione ordinaria del servizio di polizia municipale essendo necessaria una attività di programmazione che miri a realizzare obiettivi specifici la cui realizzazione giustifichi l'erogazione di “incentivi monetari” al personale impegnato nella realizzazione di tali progetti (in termini di maggiore produttività). Per tale motivo lo stesso contratto collettivo prevede all'art. 79, comma 2, che tali risorse (quelle individuate dallo stesso contratto all'art. 98, comma 1, lett. C)) devono passare per la contrattazione decentrata prevedendo che gli enti possano, di anno in anno, dispone l'incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate.

La norma contrattuale evidenzia il carattere variabile di tali risorse la cui natura straordinaria, in termini di non prevedibilità e ripetibilità dell'entrata, non può consentire di finanziare spese a carattere ricorrente con il rischio di pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Da qui la necessità per la giurisprudenza contabile prima e per la contrattazione collettiva dopo, di ritenere finanziabile, ad esempio, le indennità di turno solo in presenza di progetti approvati di anno in anno e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi con obiettivi misurabili al termine dell'esercizio.