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Sanzioni per i responsabili attuazione PNRR

L’art. 4 della Legge 1/2026 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” prevede disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC. In particolare:

1.Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.


La novella normativa prevede quindi che - fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'art. 1 del provvedimento in esame- il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio la disposizione rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile - Allegato 1 al Dlgs 174/2016 - che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria. Le disposizioni richiamate sono contenute negli artt. 133-136 del codice della giustizia contabile.

Come spiegano le relazioni parlamentari, ai sensi delle citate disposizioni, il giudizio per l'applicazione della sanzione è promosso dal pubblico ministero con ricorso al giudice monocratico previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 133). Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. E' ammesso il pagamento in misura ridotta (30 per cento) da effettuare nel termine stabilito dal giudice, comunque non inferiore a 30 giorni (art. 134). Le parti possono proporre opposizione dinanzi al collegio, con effetto sospensivo del decreto del giudice monocratico, con ricorso depositato entro 30 giorni dalla notificazione del decreto medesimo (art. 135). Il collegio, sentite le parti presenti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio e previa eventuale ulteriore istruttoria, definisce il giudizio con sentenza (art. 136).