Sanzioni per la mancata ricognizione dei servizi pubblici locali
Il disegno di legge concorrenza e mercato varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Miinistri modifica l'art. 30 del Dlgs 201/2022 in materia di ricognizione e di controlli sui servizi pubblici locali, prevendo sanzioni. In particolare:
Sanzioni in materia di servizi pubblici locali
1.Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Sanzioni) 2 1. L’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell’ente locale della relazione di cui all’articolo 30, comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all’articolo 30, comma 2 nel sito internet istituzionale dell’ente affidante ai sensi dell’articolo 31, comma 2; c) mancata adozione da parte dell’ente locale dell’atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis. 2. In caso di incompletezza della relazione di cui all’articolo 30, comma 2 tale da non consentirne una compiuta valutazione, l’ANAC comunica all’ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».
L’art. 20 comma 7 del Dlgs 175/2016 e smi dispone:
1.La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9