← Indietro

Sanzioni per la mancata attuazione dei controlli interni

In tema di controlli interni assistiamo ancora oggi a qualche ritrosia da parte degli enti locali, non certo per mancanza di consapevolezza sull'importanza di questi strumenti, quanto piuttosto per mancanza di tempo. Eppure la normativa vigente è severa e la Corte dei Conti continua a fare rilievi e comminare sanzioni sul tema.

Oltre a tutto neppure è più possibile "nascondersi" dietro al numero di abitanti e alla presunta non necessarietà dello strumento per alcune tipologia di controlli, posto che numerosi magistrati Corte Conti, come quelli che hanno onorato Delfino & Partners della lora presenza in occasione di webinar e approfondimenti, evidenziano come i controlli interni discendano da un principio costituzionale “forte e chiaro” ex art. 97 che dispone “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Questo principio chiaramente non guarda gli abitanti; tutti gli enti locali “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”.


Quindi, a prescindere dal disposto letterale degli art. 147 e seguenti; 196 e seguenti Tuel, TUTTI gli enti locali DEVONO attuare, ognuno secondo la propria organizzazione, procedure di controlli interni dirette a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni , l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.


CHE COSA SUCCEDE SE GLI ENTI LOCALI NON ATTUANO I CONTROLLI INTERNI? SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI ART. 148 TUEL:

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.


Le sanzioni non si applicano soltanto ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma a tutti gli enti locali che, pur nell’ambito della propria (anche piccola) dimensione e quindi organizzazione, non dimostrano di aver verificato quanto indicato dalla norma all’art. 147 Tuel secondo comma.