Sanzioni tributarie ante-riforma: il cumulo giuridico si applica anche tra violazioni IMU della stessa indole
«In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L.gs. n. 472/1997 (come modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 99/2000), l’istituto del cumulo giuridico va applicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l'ICI ed i medesimi illeciti riguardanti l'IMU, potendo essere considerate della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, posta l'identità di ratio e presupposti della pretesa impositiva». Con questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza 13/04/2026, n. 9268 ha deciso su una lite originata dall’impugnazione di cinque avvisi di accertamento ICI (annualità 2009-2011) e due avvisi IMU (2012-2013), emessi da un Comune veneto per infedele dichiarazione e omesso parziale versamento su aree qualificate come edificabili. Il giudice di appello aveva escluso l'applicazione della continuazione tra le sanzioni ICI e quelle IMU, ritenendole imposte distinte pur con forti analogie. La società ha censurato tale statuizione in Cassazione, contestando la mancata applicazione del cumulo giuridico.
La Corte ha ricostruito il rapporto tra la recidiva (ex art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997) e il cumulo giuridico (ex art. 12, comma 5, dello stesso decreto) per le violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi. La Corte ha ricordato i distinti (ma compatibili) piani in cui operano i due istituti: la continuazione, quale trattamento di favore, opera fino al momento della constatazione della violazione da parte dell'ente (art. 12, comma 6), che ne determina l'interruzione. Da quel momento, l'eventuale reiterazione assume invece la diversa fisionomia della recidiva, per la quale è necessario che la violazione precedente sia stata definitivamente accertata.
Sul piano applicativo, la Corte ha chiarito che le violazioni ICI e IMU possono considerarsi della medesima indole ai sensi dell'art. 7, comma 3, stante la continuità tra i due tributi più volte riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico anche tra illeciti per infedele denuncia e omesso versamento relativi ai due tributi.
Va ricordato però che, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, la riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024 circoscrive l'istituto del cumulo alle sole ipotesi di concorso e progressione, espungendolo di fatto dai tributi locali.