← Indietro

Sblocca cantieri: procedura negoziata per i lavori ed affidamento diretto (con richiesta preventivi) per forniture e servizi

Nell'ambito degli emendamenti approvati al D.L. 32/2019, è stato nuovamente modificato l'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede le regole per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.
Per "semplificare" il decreto aveva previsto l'esperimento di procedure ordinarie per i lavori di importo sopra i 200.000 euro, con consultazione, invece, di tre operatori per l'affidamento (diretto) di importi inferiori, fermo restando il limite dei 40.000 per la trattativa privata senza acquisizione di altri preventivi. Nessuna modifica era stata prevista per l'affidamento di forniture e servizi.
La nuova formulazione (se confermata in fase di conversione) prevede:
a) per gli affidamenti sotto i 40.000, affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;";
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti (invitati, si ritiene, il testo appare troncato);
c-bis) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti" (invitati, si ritiene, il testo è troncato);
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8."
Viene meno così la figura della procedura negoziata per i servizi sottosoglia (c.d. informale) che resta quindi disciplinata dall'art. 63 del Codice, sostituita da un obbligo di confronto con almeno cinque operatori. Resta fermo l'obbligo di rispettare il principio di rotazione degli "inviti" a formulare preventivi, che saranno quindi valutati dal funzionario responsabile secondo le indicazioni date (ad oggi) dall'ANAC per gli affidamenti sotto soglia, ma senza le "formalità" previste per il confronto competitivo.