Sblocco della sospensione del vincolo dopo l’incasso
L’art. 187 comma 3 ter lettera d) del Tuel prevede che l'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
Al momento della riscossione la sospensione del vincolo è interrotta e le risorse devono passare nella quota vincolata di avanzo.
Un caso classico è rappresentato dalle entrate per violazione codice della strada, il cui vincolo è sospeso per una parte, quella che si accantona a Fondo crediti di dubbia esigibilità. Al momento dell’incasso, però, la sospensione del vincolo si toglie e le risorse tornano nella parte vincolata, mentre si riduce la parte accantonata.
Come rappresentare tutto ciò nei nuovi modelli di dettaglio del risultato di amministrazione di cui DM MEF 01.08.2019? In merito non esistono istruzione ministeriali.
Ipotizziamo questi passaggi:
- posto che in caso ad. esempio di incasso di multe in precedenza accantonate si riduce l’accantonamento, nel modello a2) occorre riportare il dato nella riga m/1 seconda colonna, con il segno (-). In questo modo si riduce la quota accantonata e aumenta la riga n/1, quindi la riga n, che esprime la quota vincolata al netto dell’accantonamento.
- Nel modello a1) occorre riportare in diminuzione la quota accantonata nella colonna d)