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Scavalco condiviso, è dovuto il rimborso della spese di viaggio

La Corte Conti Abruzzo, con delibera n. 141/2025, ha affrontato la questione relativa al rimborso spese in caso di scavalco condiviso, sia nel caso in cui il dipendente debba spostarsi dal Comune A al Comune B, sia se il dipendente in questione debba spostarsi dalla propria residenza al Comune A oppure al Comune B.

Il Comune istante ha posto il seguente quesito: “se, al fine di procedere con il rimborso delle spese di viaggio in favore del dipendente in convenzione ai sensi dell’art. 23 CCNL sia sufficiente inserire nella convenzione stessa: il riconoscimento, in favore del dipendente, delle spese di viaggio per recarsi dal Comune capofila al secondo comune in convenzione; l’autorizzazione al dipendente per l’utilizzo del mezzo proprio; la distanza chilometrica tra i due comuni; la liquidazione mensile delle spese in questione”.

La Sezione ha risposto che nella convenzione devono essere predeterminate puntualmente le misure volte a circoscrivere gli spostamenti del dipendente pubblico tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti interessati.

Ciò posto, è d’obbligo rilevare che la regolamentazione della liquidazione delle spese di viaggio tra il Comune convenzionato e il Comune Capofila debba tenere conto anche del luogo di residenza/domicilio del lavoratore in convenzione che, di conseguenza, potrebbe incidere sull’eventuale esclusione della rimborsabilità degli spostamenti (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 3/2017/PAR del 17 gennaio 2017 e Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 221/2016/PAR del 3 novembre 2016).

In buona sostanza DEVE RITENERSI CONSENTITO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, sia laddove lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia laddove il dipendente, per recarsi nella sede dell’ente “utilizzatore”, si muova dalla propria residenza, in entrambi i casi però purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso.