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Schema Decreto legge Accrual, avvio graduale

Lo schema di decreto-legge, varato oggi dal Governo, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) contiene negli articoli da 6 a 10 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), e attua la Milestone 118 ACCRUAL. Ci si aspettava qualcosa di più, ma altre norme usciranno sulla materia e questo Decreto legge sarà probabilmente implementato in fase di conversione in legge.

Ecco il contenuto ACCRUAL:

ART. 6 - (Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1.Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR "Riforma delle norme di contabilità pubblica", come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 10, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 7, per la predisposizione della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione.

2.Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale di cui all'articolo 7. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

3.Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono, con propri regolamenti, le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4.Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza Stato-Regioni al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.


ART. 7 - (Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

1.Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2.I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del suddetto decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 6, comma 4.

3.Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

4.In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata appresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al periodo precedente sono adottati sentiti i ministri di riferimento, e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


ART. 8 - (Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1.Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 7, secondo tempistiche indicate all'articolo 6, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 6:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 7;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025.


ART. 9 - (Contenuti del programma di formazione)

1.Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 6 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell' Amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2.Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.


ART. 10 - (Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

1.Ferme le scadenze di cui all'articolo 6, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino a quello antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2.Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html).

3.Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 6 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4.Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica е della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga ai decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.