Scorrimento della graduatoria degli idonei non è un diritto soggettivo
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 217/2026 ha fornito chiarimenti sulla posizione degli idonei non vincitori e i confini dello scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego, statuendo che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, neppure quando il posto già coperto si renda nuovamente vacante.
La Suprema Corte ha richiamato un orientamento ormai consolidato, secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la decisione di procedere allo scorrimento di una graduatoria equivale a una nuova determinazione di assunzione. Non si tratta, dunque, di un automatismo imposto dall’ordinamento, ma di una scelta che rientra nei poteri organizzativi e discrezionali dell’amministrazione.
La Corte ha da tempo affermato altresì che la natura stessa dello scorrimento di una graduatoria porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo; ne consegue che, una volta che l’Amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché con l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (Cass. S.U. n. 16728/2012). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (v. Cass. n. 14732/2024).
Riguardo alla quota di riserva per i disabili, la Corte ha in particolare chiarito che la scelta dell’Amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l’obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (Cass. n. 19849/2025).