Scuola: bocciato il tetto dei 70 anni per maturare la pensione
Con sentenza n. 125/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 509, co. 3 del D.lgs. 297/1994 nella parte in cui, "nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia»."
Secondo la Consulta, tale limite deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita e ai conseguenti requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, per evitare che il lavoratore venga collocato a riposo senza poter conseguire il trattamento pensionistico.