Se si assume senza bilancio consolidato è danno erariale
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale delle Marche, con sentenza 41/2020, ha rilevato sussistere danno erariale nel comportamento di un Comune che ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato in assenza di bilancio consolidato (oltre la scadenza), in violazione dell’art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016.
Espone la Procura regionale che il fascicolo istruttorio è stato aperto a seguito di segnalazione con la quale si lamentava la presunta violazione, nel Comune XXXX, degli artt. 151, ultimo comma, del D.lgs.267/2000 e 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, con riguardo a n.35 assunzioni a tempo determinato disposte con provvedimento dirigenziale n. 1049 del 30 settembre 2017, con effetto dal 02.10.2017, pur in assenza dell’approvazione, nei termini di legge, del bilancio consolidato dell’annualità 2016.
Da tale ricostruzione fattuale la Procura regionale ha sostenuto che le predette assunzioni siano state effettuate in violazione del divieto posto dal legislatore all’art. 9.1 quinquies del D.L. n. 113/2016 quale misura per gli enti inosservanti dei termini di legge nell’approvazione dei principali documenti contabili e, nel caso di specie del bilancio consolidato al 30 settembre 2016.
Ha quantificato il danno erariale nella somma pari alle retribuzioni erogate al predetto personale dalla data dell’assunzione fino alla data di avvenuta approvazione del bilancio consolidato per il 2016 in quanto, secondo la prospettazione accusatoria il precetto normativo violato pone un divieto legale di assunzione di tipo specifico, in quanto indirizzato ai soli enti territoriali inadempienti rispetto ai predetti obblighi di cui al già citato D.lgs 118/2011 e la cui ratio si manifesta per essere sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale.
Quanto al nesso causale il Requirente ha sostenuto che il nocumento patrimoniale debba essere ripartito in ragione delle specifiche funzioni istruttorie e amministrative in capo ai convenuti, così come indicato nell’atto di citazione.
Con riferimento al responsabile dei servizi finanziari il requirente ha evidenziato che il ruolo dello stesso, anche a seguito delle intervenute riforme, non si limiterebbe più ad una mera verifica della copertura finanziaria della spesa, ma assurgerebbe a vero e proprio garante degli equilibri di bilancio, della correttezza della spesa e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell’ambito della più complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali.
Stesso divieto di cui alla presente sentenza sussiste per assunzioni di personale in difetto di approvazione, oltre che del bilancio consolidato, del bilancio, del rendiconto e di mancato invio degli stessi documenti alla Bdap.
Richiamo normativo
DL 113/2016 art. 9 comma 1 quinquies: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"