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Semplificazione per istituzione di parcheggi a servizio alberghiero

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” all’art. 11 introduce il comma 1-bis all’articolo 20 del Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, al fine di permettere alle strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli.


Tale disposizione è comunque sottoposta alle limitazioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del citato Codice, secondo cui:

-sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D)) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;

-sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F)), l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.


La novella normativa dispone:

Art. 11 - Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere

1.All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».