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Semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

L’art. 4 del decreto legge PNRR che il Governo approverà nella prossima seduta prevede misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo. In particolare:


Art 4 (Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

1.Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all’aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti, e l’applicazione delle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 in materia di riduzione dei termini procedimentali. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

2.Fino al 31 dicembre 2026, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 – bis, comma 3, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all’articolo 175, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 17- bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi compreso quello applicabile agli atti di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, è ridotto a dieci giorni e il termine di novanta giorni di cui all’articolo 17-bis, comma 3, della legge n. 241 è ridotto a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al precedente periodo, gli atti di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati si intendono acquisiti ai sensi del citato articolo 17-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, terzo periodo, della legge n. 241 del 1990 e il procedimento è concluso senza ritardo. L’omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

4.All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono inserite le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta autorizzazioni o provvedimenti necessari».

5.Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 1 a 5-ter, del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente disposizione è finalizzata ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

A tal fine il comma 1 prevede (in linea con quanto stabilito, in occasione della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE dell’8 dicembre 2023, dall’articolo 12, comma 9, del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) che qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all’aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, procedano all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti, e l’applicazione delle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 in materia di riduzione dei termini procedimentali. Al contempo, si impone alle Amministrazioni centrali di comunicare, immediatamente, detti provvedimenti alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 2 prevede, a beneficio degli interventi finanziati con risorse PNRR, la non applicabilità fino al 31 dicembre 2026:

- dell’articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede il preventivo parere del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Ragioneria Generale dello Stato sui progetti di partenariato pubblico-privato di importo superiore a 10 milioni di euro;

- dell’articolo 175, comma 3, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che prevede il parere, non vincolante, del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) sui progetti di partenariato pubblico-privato di importo superiore a 50 milioni di euro.

Il comma 3 contiene previsioni finalizzate ad accelerare gli interventi di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Attualmente, l’articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede l’applicazione, per tali interventi, della disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

L’articolo 4 di tale ordinanza, dedicato alle deroghe, prevede la possibilità di provvedere, sulla base di apposita motivazione, tra l’altro, in deroga agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione, apportando deroghe all’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, prevede la riduzione, rispettivamente, a dieci giorni e a trenta giorni dei termini di trenta giorni e di novanta giorni previsti dal predetto articolo 17-bis ai commi 1 e 3, operanti per l’acquisizione – in funzione dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – degli assensi, concerti, nulla osta comunque denominati o delle proposte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici.

La disposizione, che conduce ad una riduzione di un terzo dei termini generali regolati dall’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, è giustificata non soltanto dalla necessità di consentire il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma anche dalla natura tipicamente urgente degli interventi di protezione civile (posti a presidio di beni primari ex articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018), quali sono quelli di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018. La disposizione, inoltre, regola la responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente per l’ipotesi in cui, formatosi per silentium l’atto di assenso occorrente ai fini della conclusione del procedimento, il provvedimento espresso non venga adottato nei termini.

A tale riguardo, si prevede, infatti, che, decorsi i termini di formazione tacita dell’atto di assenso comunque denominato, il procedimento è concluso senza ritardo e la mancata o tardiva adozione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il comma 4 introduce una disposizione tesa a semplificare il peculiare meccanismo di superamento del dissenso previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 n. 77 del 2021, attivabile nell’ipotesi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente manifestato da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tale eventualità, la citata norma onera l’Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, della sottoposizione della questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Ora, la disposizione in commento intende completare il descritto meccanismo di superamento del dissenso, stabilendo che le determinazioni così adottate in sede di Consiglio dei ministri siano idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all’efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR.

Il comma 5, al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, dispone la proroga dell’applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall’articolo 12 del decreto legge n. 19 del 2024. A tal riguardo giova, infatti, precisare che, con la citata decisione del Consiglio ECOFIN, si è concluso l’iter di approvazione dell’ulteriore revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria all’uopo prevista dalla normativa di settore (di cui al citato articolo 12). Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:

- applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi PNRR e contenuta nei decreti-legge n. 77 del 2021 e n. 13 del 2023 nonché dalle ulteriori, specifiche disposizioni legislative volte a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

- applicazione delle disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute negli atti normativi richiamati nell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, oltre alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;

- obbligo, per le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, di ricorrere al sistema informatico ReGiS per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- conferma del contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi.