Semplificazioni nel DUP e in gestione per chi ha rispettato i tempi di bilancio e rendiconto
Il comma 905 art. 1 Legge 145/2018 consente agli enti locali di superare molti adempimenti e vincoli di spesa in caso di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente di riferimento e il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Richiamo normativo
Art. 1 comma 905 Legge 145/2018
905. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.