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Servizio di refezione scolastica: ANAC sanziona un ente per violazione Codice Appalti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comminato importanti sanzioni nei confronti di un Ente per gravi violazioni del Codice degli Appalti e della libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. La delibera n. 528 del 17 dicembre 2025 riguarda una gara europea per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del valore di quasi 105 milioni di euro, risultata deserta a causa delle illegittimità riscontrate nella progettazione della procedura.

L'istruttoria dell'Autorità ha evidenziato due macro-violazioni che hanno compromesso la regolarità della procedura di gara. La prima riguarda l'imposizione di un obbligo di trasferimento di ramo d'azienda privato dall'affidatario uscente al nuovo aggiudicatario, vincolo che ANAC ha definito "del tutto estraneo all'ambito applicativo del Codice dei contratti" e in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà di iniziativa economica privata.

Come stabilito dalla normativa costituzionale, "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". L'obbligo imposto dal Comune ha invece compresso arbitrariamente questa libertà fondamentale, violando anche gli articoli 1, 3 e 13 del nuovo Codice Appalti.

La seconda violazione concerne la mancata suddivisione in lotti della procedura, in spregio all'articolo 58 del Codice Appalti che stabilisce: "Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi". La norma prevede inoltre che "Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese".

L'operato dell'Ente locale ha violato il fondamentale principio dell'accesso al mercato sancito dal Codice Appalti, secondo cui "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità".

L'illegittima progettazione della gara ha prodotto conseguenze concrete: la procedura è risultata deserta, costringendo l'Ente a ricorrere alla proroga del contratto esistente per un valore di circa 19 milioni di euro, utilizzando l'istituto dell'articolo 106, comma 11 del previgente Codice Appalti. ANAC ha chiarito che tale proroga è avvenuta "in carenza dei presupposti" normativi, essendo derivata dalle scelte illegittime della stazione appaltante.

La delibera sottolinea come "una più adeguata progettazione della gara in oggetto – in linea con le coordinate ermeneutiche delineate dal Legislatore – avrebbe scongiurato un'estensione della durata contrattuale dell'appalto del servizio di ristorazione per un intero ulteriore anno scolastico".

ANAC ha dato mandato al competente Ufficio di trasmettere la delibera al Segretario Generale/RPCT del Comune e al RUP della procedura, "per le rispettive valutazioni di competenza e per l'assunzione delle più opportune iniziative al fine di assicurare la piena conformazione da parte dell'Ente locale ai principi ed alle regole di diritto sovraesposti, con richiesta di fornire riscontro all'Autorità nel termine di 30 giorni".

La vicenda rappresenta un caso emblematico di come la progettazione delle gare pubbliche debba rispettare rigorosamente i principi costituzionali e del Codice Appalti, garantendo l'effettiva concorrenza e l'accesso al mercato delle PMI, senza comprimere la libertà di iniziativa economica degli operatori attraverso vincoli estranei all'ambito applicativo della normativa sui contratti pubblici.