Sì alla revisione del tetto di spesa sul salario accessorio in caso di sua erronea sottostima
Nel caso in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato una errata sottostima del limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nulla vieta all’Ente di procedere alla sua rettifica, così da evitare che l’effetto di "cristallizzazione" si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.
Ciò, infatti, pare assolutamente coerente con la ratio della disposizione richiamata, mediante la quale il Legislatore ha voluto così "cristallizzare" il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, sul presupposto implicito, tuttavia, che tale determinazione sia stata effettuata dagli enti correttamente, cioè che i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie.