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Prima rendicontazione del fondo obiettivi finanza pubblica

Si arriva alla prima rendicontazione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui comma 789 art. 1 Legge 207/2024.

Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 evidenzia che dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell’allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall’art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.

Gli enti in disavanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio precedente (al 1° gennaio N-1), escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni e delle Province autonome, compilano il prospetto in modo da evidenziare che, alla fine dell’esercizio N-1, il Fondo obiettivi di finanza pubblica costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, indicando:

-nella colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N-1;

-nella colonna d) “Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-)”, l’importo dello stanziamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica iscritto in bilancio per l’esercizio N-1 con il segno (-), se la sommatoria del Fondo e del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio, iscritto nel bilancio di previsione, è inferiore o uguale al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente.

Se la sommatoria del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’importo del ripiano ordinario da effettuare nel corso dell’esercizio è superiore al disavanzo alla chiusura dell’esercizio precedente, la colonna d) è valorizzata con il segno (-) per l’importo del Fondo necessario a ripianare completamente il disavanzo residuo, e la quota residua del Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, da destinare, nell’esercizio successivo, al finanziamento di investimenti, anche indiretti. Pertanto, la colonna (e) è valorizzata per un importo pari alla differenza tra il Fondo stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio precedente (iscritto nella colonna c) e l’importo del disavanzo residuo al 31/12/N-1 ripianato a valere del Fondo (iscritto nella colonna d).

L’allegato a/1 al bilancio di previsione può essere compilato seguendo le indicazioni previste dal paragrafo 13.7.1.

L’esempio n. 3 All. 4/1 Dlgs 118/2011 spiega i passaggi evidenziando che per gli enti in disavanzo la colonna E del modello A1 torna a zero in quanto la quota è assorbita dal disavanzo. Per gli enti in avanzo invece, la quota accantonata sarà applicata a finanziare la spesa in conto capitale