Significativi rilievi Corte Conti: difetti di trasparenza incidono sulla retribuzione di risultato; l'Unione di comuni ha senso se porta risparmi
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 98/2025 ha rilevato, tra l’latro, che la mancata o incompleta attuazione della trasparenza incide negativamente sull’erogazione della retribuzione di risultato. La Sezione rileva che la pubblicazione di documenti e di dati da parte della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l'operato degli organi pubblici in un'ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza si assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Const. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).
Pertanto, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione viola il principio di governo aperto del d.lgs. N. 33/2013 e mina il rapporto tra privato cittadino e amministrazione, perché non consente al primo di formarsi un'autonomia valutazione critica dell'azione amministrativa. In questo ambito, assumono un rilievo di spicco anche le delibere della Corte dei conti, che assolvono la funzione di intercettare comportamenti capaci “di scorrere il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell'equilibrio tra le entrate e le spese” (in tal senso, cfr. Sez. Basilicata n. 33/2020/PRSP). Esse consentono, infatti, alla comunità amministrata di comprendere le scelte dell'amministrazione pubblica e, pertanto, di valutare se queste siano improntate o meno alla corretta e sana gestione finanziaria.
L'inadempimento del Comune ha vulnerato il principio della trasparenza, quale valore posto a salvaguardia degli interessi dei singoli e della collettività. Vulnus che si determina sia con la mancata pubblicazione della documentazione che vi è soggetta sia con la pubblicazione che avvenga con modalità differenti da quelle stabilite dalla legge. Detti obblighi fanno capo alle posizioni apicali. L’inadempimento condiziona l'erogazione della retribuzione di risultato e determina diverse forme di responsabilità di tipo dirigenziale e contabile. L’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC può sfociare finanche in responsabilità di carattere penale.
Interessante, anche se noto, è anche il rilievo, posto dalla Corte dei Conti Emilia Romagna nella medesima delibera, sull’Unione dei comuni, in particolare dell’obbligo di risparmio conseguente la sua istituzione: nel rilevare l'emergere di significative criticità, la Sezione evidenzia, in particolare, che i due principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento, in una con le disposizioni che ne garantiscono l'attuazione, devono orientare la costituzione, prima, e la gestione, dopo, dell'Unione dei Comuni, il cui bilancio non può costituire una mera summa dei bilanci degli enti partecipanti, dovendo riverberarsi su questi in termini di minor spesa. I tratti distintivi di tale minore spesa possono interferire nella maggiore forza contrattuale e nelle economie di scala, ma i relativi presupposti devono essere dimostrati dall'Amministrazione. Pertanto, la Sezione invita quest'ultima a fornirne dimostrazione.
La Sezione nella stessa delibera ha evidenziato pure un profilo di criticità in merito alla consistente entità dei residui attivi, circostanza resa evidente dalle riscontrate difficoltà nella riscossione delle entrate, in particolare tributarie, che costringe il Comune a effettuare un rilevante e doveroso accantonamento a FCDE. La Sezione invita l'Organo di revisione a porre attenzione nello svolgimento della propria attività di vigilanza sugli equilibri di bilancio dell'Ente.