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Soccorso finanziario alla partecipata e fondo contenzioso nel mirino Corte dei Conti

La Corte dei conti Lombardia, con delibera 70/2020 ha accertato, ai sensi dell’art. 243-quater TUEL, la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal comune esaminato, e il conseguimento dei programmati obiettivi di riequilibrio.

Il collegio, nel valutare l’effettivo conseguimento di uno stabile riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell’ente, ha richiamato l’attenzione dell’ente sull’importanza del fondo contenzioso, evidenziando che la mappatura effettuata dal comune, con l’ausilio dei suoi legali, del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con "particolare attenzione", risultando "essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione" (Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 14/2017/INPR).

Il collegio ha, inoltre, disposto la trasmissione della deliberazione alla Procura contabile in relazione all’erogazione di una somma in favore di una partecipata in liquidazione alla luce del disposto dell’art. 6, co. 19, del D.L. n. 78/2020, convertito dalla L. n. 122/2010 (successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, co. 5, del d. lgs. n. 175/2016), che sancisce il generale divieto di soccorso finanziario e individua gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore della partecipata in difficoltà