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Soccorso Istruttorio: Termine Perentorio per l'Integrazione Documentale - Esclusione Automatica in Caso di Inadempimento

Il Consiglio di Stato ha ribadito con la recente sentenza n. 1985/2025 un principio fondamentale nelle procedure di gara pubblica: il termine assegnato per il soccorso istruttorio ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta l'esclusione automatica del concorrente dalla procedura.

La recente giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 101 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce un termine perentorio per l'integrazione documentale richiesta dalla stazione appaltante. Come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11250 del 2022, "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara".

La ratio di tale disciplina risiede nella necessità di garantire un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1333 del 2024.

Il TAR Emilia Romagna nella sentenza n. 465 del 2023 ha chiarito che "il termine assegnato dalla stazione appaltante per il soccorso istruttorio ha natura perentoria e la sua violazione comporta necessariamente l'esclusione dalla gara del concorrente, anche qualora il mancato rispetto sia dovuto ad un mero errore materiale".

La giurisprudenza ha precisato che non è ammissibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'integrazione documentale, nemmeno nel caso in cui la documentazione mancante riguardi elementi fondamentali come la cauzione provvisoria. Come sottolineato dal TAR Lazio nella sentenza n. 15232 del 2022, l'assegnazione di un nuovo termine violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti.

Il TAR Veneto nella sentenza n. 714 del 2024 ha evidenziato che "tale perentorietà risponde all'esigenza di tutelare la par condicio tra i concorrenti e di consentire una celere definizione del sub-procedimento di verifica della completezza documentale".

La disciplina del soccorso istruttorio, infatti, autorizza la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza dell'obbligo di integrazione documentale, prescindendo dall'effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui si richiede semplicemente di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, la disciplina del soccorso istruttorio è stata aggiornata, mantenendo però fermi i principi consolidati dalla giurisprudenza. L'art. 101, comma 2, stabilisce chiaramente che "l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara".

Particolare attenzione merita la questione della cauzione provvisoria. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige nella sentenza n. 114 del 2024 ha precisato che "il soccorso istruttorio in materia di garanzia provvisoria può essere attivato solo qualora la cauzione sia stata validamente costituita prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte".

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui i partecipanti alle procedure di evidenza pubblica sono tenuti a sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione di documenti e dichiarazioni non conformi al bando. Come ribadito dal TAR Sicilia nella sentenza n. 1832 del 2023, è esigibile uno standard di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media degli operatori del settore.

La disciplina del soccorso istruttorio rappresenta un importante strumento di collaborazione tra amministrazione e operatori economici, ma il suo utilizzo è sottoposto a vincoli temporali rigorosi. La perentorietà del termine assegnato per l'integrazione documentale costituisce una garanzia di certezza e rapidità del procedimento, tutelando al contempo la par condicio tra i concorrenti.

Le stazioni appaltanti devono quindi prestare particolare attenzione nella gestione di questo istituto, mentre gli operatori economici sono chiamati a un elevato standard di diligenza nel rispetto dei termini assegnati, consapevoli che il mancato adempimento comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara.