Società a controllo pubblico anche in assenza di coordinamento tra i soci pubblici
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 163/2025 si è espressa in merito a società a controllo pubblico anche in assenza di coordinamento tra i soci.
La Sezione è stata chiamata ad esprimersi su quesito volto a conoscere la definizione del perimetro concettuale di “società a controllo pubblico” con particolare riferimento alle società che hanno emesso titoli finanziari, anche diversi dalle azioni, in mercati regolamentati ed alle sue partecipate.
La Sezione ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
con riferimento al quesito n. 1, contrassegnato alla lett. a) a seguito di riformulazione, pronuncia il seguente principio di diritto: “una società a partecipazione pubblica maggioritaria è da considerarsi a controllo pubblico anche in assenza di formale coordinamento tra i soci pubblici, fatta salva l'eventuale presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cc), di specifiche clausole statutarie o contrattuali da cui risultati provati che, pur a fronte della gestione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati”;
con riferimento al quesito n. 3, contrassegnato alla lett. b) a seguito di riformulazione, pronuncia il seguente principio di diritto: “le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico ea controllo pubblico sostanziale sono da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa e, di conseguenza, attratte alla categoria delle società a controllo pubblico in via indiretta”;
con riferimento al quesito n. 2, contrassegnato alla lett. c) a seguito di riformulazione, pronuncia il seguente principio di diritto: "l'emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica non esclude l'esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa, derivando lo stesso, in ogni caso, dall'art. 2359 cc applicato ad una compagine sociale di natura pubblica";
con riferimento al quesito n. 4, contrassegnato alla lett. d) a seguito di riformulazione, pronuncia il seguente principio di diritto: "il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2, c. 1 lett. p), 26, c. 5 e 5-bis, del TUSP e dall'art. 52, c. 1-bis, del DL n. 50/2022 (per le società del comparto energetico) da parte di una società che abbia emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni comporta l'esclusione dell'applicabilità del TUSP, con riferimento alla suddetta società ea quelle da questa controllate, ferma restando per entrambe la sussistenza del “controllo sostanziale pubblico” comunque esercitabile ai sensi dell'art 2359 cc nel caso in cui sussista un capitale pubblico maggioritario”.