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Società in house in liquidazione ed estinzione del debito verso l'Ente socio: indicazioni operative

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito importanti chiarimenti sulla legittimità dell'estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione nei confronti del Comune socio mediante una combinazione di pagamento in contanti e datio in solutum di beni immobili.

Nel parere reso, la Corte ha evidenziato che la fase di liquidazione di una società in house è disciplinata dagli articoli 2486 e seguenti del codice civile. I liquidatori devono soddisfare i creditori sociali secondo il loro prudente apprezzamento, potendo vendere i beni della società per tranche o in blocco e valutando di volta in volta le condizioni del mercato.

La Corte ha precisato che l'estinzione parziale del debito attraverso una datio in solutum e un pagamento in contanti per un valore complessivo inferiore al credito non pone, in astratto, problemi di correttezza dell'operazione, non essendo vietata dall'ordinamento. Spetta infatti ai liquidatori valutare, nel caso concreto e alla luce del valore delle poste attive e passive del bilancio della società, con quali modalità dare soddisfazione al credito vantato dal socio pubblico nei limiti delle risorse residue.

Nello specifico, la Corte ha espresso il seguente principio: "L’estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione nei confronti del Comune a mezzo di una datio in solutum ed un pagamento in contanti per un valore complessivo inferiore al credito vantato dal Comune non può essere valutata, alla luce delle regole che governano la fase della liquidazione societaria, sotto il profilo della correttezza – non essendo vietata dall’ordinamento – né della conformità o meno ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico, essendo rimessa ai liquidatori, avuto riguardo al valore effettivo delle poste attive e passive del bilancio della società in house, con quali modalità provvedere, nei limiti delle risorse residue, al pagamento del debito maturato nei confronti del Comune".

Come evidenziato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella fase di liquidazione opera il principio della par condicio creditorum, che impone al liquidatore di rispettare rigorosamente l'ordine dei privilegi e le cause legittime di prelazione, senza poter accordare pagamenti preferenziali ad alcun creditore.

La Corte ha inoltre chiarito che il credito vantato dal Comune socio rappresenta il valore della quota che ha diritto di ricevere quando esce dalla società o quando questa viene liquidata, nei limiti in cui le attività superino le passività. Il socio non può chiedere la restituzione dei beni conferiti, ma se questi residuano al pagamento dei creditori sociali, possono concorrere a determinare il valore delle attività da restituire.

Particolare attenzione va posta, secondo la Corte, quando il socio riveste anche la qualifica di creditore: tale doppia posizione giuridica non può risolversi in danno degli altri creditori. Come affermato dal Tribunale di Milano, la datio in solutum non costituisce di per sé un mezzo anormale di estinzione dell'obbligazione, ma deve essere valutata nel contesto complessivo della liquidazione e nel rispetto della par condicio creditorum.

La pronuncia fornisce quindi importanti coordinate interpretative per gli enti locali e i liquidatori di società in house, bilanciando l'esigenza di efficiente gestione della liquidazione con la necessaria tutela della parità di trattamento dei creditori sociali.