Società partecipate: obbligo di prestare direttamente la garanzia per il rimborso IVA
Per il rimborso del credito IVA - di importo superiore a 30.000 euro e risultante dal bilancio finale di liquidazione non è possibile avvalersi della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 38-bis DPR 633/1972 - secondo il quale: " Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata..." - nel caso in cui la garanzia sia offerta mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte di un'Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato, indipendentemente dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo.
La Società (in liquidazione), partecipata al 50% da una società pubblica totalmente partecipata ed al restante 50% direttamente da una amministrazione pubblica, riteneva che la solvibilità potesse essere assicurata dalla natura pubblica dei soggetti partecipanti e la tutela del credito erariale sarebbe stata pari a quella offerta dalla garanzia fideiussoria rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale privata
Tuttavia, l'Agenzia, nella Risposta n. 6/2020 ritiene che solo la capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile può assumere direttamente l'obbligo di restituire integralmente la somma che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata, e specificatamente nel caso di gruppi societari "con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro". Nel caso di specie, invece, non esiste un bilancio consolidato di gruppo né una società capogruppo ovvero controllante.
I suddetti requisiti, come chiarito dalla circolare n. 32/E, del 30 dicembre 2014 sono essenziali ai fini dell'applicazione della citata disposizione, poiché "La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell'obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma".
Di conseguenza, il rimborso del credito IVA sarà subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte della Società richiedente, come previsto, dall'articolo 38-bis, comma 4, del DPR 633/1972.