Soggetto passivo IMU in caso di locazione finanziaria
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, con sentenza n. 218/2026 del 27/02/2026, in materia di soggettività passiva IMU in caso di contratti di leasing, ha sottolineato che il proprietario degli immobili concessi in locazione finanziaria è completamente estraneo al rapporto impositivo, che intercorre esclusivamente tra l’utilizzatore dell’immobile (soggetto passivo) e il Comune nel quale il cespite è ubicato (soggetto attivo), dalla data di stipulazione del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto.
Mentre, nel caos di risoluzione del contratto di leasing, può̀ oramai ritenersi consolidato l'orientamento sostenuto dalla Suprema Corte, secondo il quale, dalla data di risoluzione per inadempimento, il contratto di leasing cessa, e quindi il locatario non è più̀ da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società̀ di leasing).
Punto fondamentale, ai fini IMU, non è la detenzione materiale del bene, bensì̀ l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata, conferendo essa la titolarità̀ di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché́ è in vita il rapporto giuridico, traducendosi, invece, in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno (Cass., Sez. 5, n. 29973 del 2019, Rv. 655919-01, la quale ha analizzato criticamente il diverso orientamento espresso da Cass. n. 19166 del 2019, Rv. 654521-01; v. anche Cass. Sez. 6-5, n. 7227 del 2020; Sez. 6-5, n. 8957 del 2020; Sez. 5-6, n. 14906 del 2020; Sez. 6-5, n. 23914 del 2020; Sez. 5, Ordinanza n. 585 del 2021, nonché le più recenti decisioni citate nella memoria della società)).
Dunque, bisogna tener presente che è il contratto a determinare la soggettività̀ passiva IMU, in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità̀ che connotano la sua posizione contributiva, e non già̀ la disponibilità̀ del bene. La cessazione dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività̀ passiva in capo al locatario.