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Sospensione accertamenti esecutivi: chiarimenti

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n.5/E  del 20 marzo 2020 fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi ai sensi degli artt. 83 e 68 del D.L. 18/2020. 
L'Amministrazione finanziaria ritiene che, anche per ragioni di ordine sistematico, agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 non si possa applicare la sospensione dei termini per il versamento  - dal 8 marzo al 31 maggio - recata dall'articolo 68 del D.L. 18/2020, in quanto il predetto articolo 29 collega il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che, ai sensi dell’articolo 83 c.2 del medesimo Decreto, è sospeso invece fino al 15 aprile. Di conseguenza, la sospensione del termine per ricorrere comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio. 
La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli "avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010", cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010. 
Tali chiarimenti potrebbero ritenersi validi anche per eventuali accertamenti esecutivi per entrate tributarie emessi dagli enti locali, ai sensi del comma 792 della L. 160/2019. Tale tipologia di atti è espressamente inclusa dal comma 2 dell'art. 68 D.L. 18/2020 nel periodo di sospensione dei versamenti, ma, analogamente all'art. 29 c. 1 lettera a), la relativa norma istitutiva dispone che: "l'avviso di accertamento relativo ai tributi ..." deve "contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ... all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150". Per le entrate patrimoniali, invece, l'accertamento esecutivo prevede un termine di versamento autonomo, ovvero " ... entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali", per cui potrebbe valere il periodo di sospensione dell'art. 68 c. 2.