Sospensione dei versamenti fiscali di aprile e maggio: indicazioni dell'Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni del D.L. 23/2020 in materia fiscale.
In particolare, si pone attenzione all'art. 18 che ha introdotto la sospensione dei versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, subordinandoli, però, ad un calo del fatturato del 33% o 50% a seconda del superamento o meno della soglia dei 50mln di euro di fatturato o compensi nell'anno precedente.
La circolare chiarisce innanzi tutto che, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020, e del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 per i versamenti da eseguire a maggio. Potranno esserci quindi situazioni in cui si ha diritto alla sospensione in un mese e nell'altro no. Stessa verifica per i mesi di marzo ed aprile 2019 va fatta per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, che ad oggi resta in scadenza al 16 maggio.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la sospensione opera senza condizioni di fatturato solo per le ritenute, contributi e premi (art. 18 c. 5). La norma parla di enti che svolgono attività istituzionale, ma l'Agenzia ritiene che la disposizione "trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa". Di conseguenza, in caso di esercizio di attività commerciale, non prevalente, ed istituzionale, gli enti non commerciali possono non versare IVA, ritenute e contributi/premi relativamente a tale attività solo in caso di calo di fatturato, mentre per quella istituzionale, si prescinde dallo stesso.
Per quanto riguarda sempre la sospensione dei versamenti da ritenute, contributi e premi inail, l'Agenzia precisa che la finalità "dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto "Cura Italia" " con la conseguenza che che "l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa". Ne deriva quindi che le pubbliche amministrazioni, in quanto enti non commerciali, rientrano nella locuzione, posto che la circolare n. 8/E 2020 aveva chiarito che "La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.)."
La sospensione non è comunque generalizzata, posto che, sulla base dei due chiarimenti, si evince che nel caso di svolgimento di attività commerciale la sospensione del versamento per il personale in questa impiegato è subordinato alla verifica del calo del "fatturato".
A tal proposito, l'Agenzia chiarisce che, per il calcolo del fatturato e dei compensi, occorre prendere a riferimento "le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA". Chi scrive ritiene che, con riferimento agli enti non commerciali e per la verificai n commento, per corrispettivi non rilevanti ai fini IVA occorra riferirsi pur sempre a quelli conseguiti nell'ambito di una attività commerciale, escludendosi, quindi, le entrate istituzionali. Posto però che il dato del fatturato è "complessivo" per tutte le attività esercitate, a questo punto la verifica del calo non andrebbe fatta per la singola attività nella quale è impiegato il dipendente, ma sul totale delle attività esercitate dall'ente.
Va tenuto presente che la sospensione dei versamenti non riguarda, comunque, l'IRAP retributiva e neanche l'IVA split istituzionale. Per entrambi potrebbe, invece, applicarsi la rimessione nei termini al 16 aprile se il versamento del 16 marzo non fosse stato effettuato (differito al 20 marzo; v. chiarimento n. 1.22 circolare n. 8/E/2020).
Inoltre, si può procedere comunque al versamento delle somme oggetto di sospensione, disponendo l'art. 71 del D.L. 18/2020 anche la possibilità di essere "menzionati" qualora non ci si avvalga della facoltà e lo si comunichi al Ministero delle Finanze.