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Sospensione termini interpello: istruzioni operative

La circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini dal 8 marzo al 31 maggio previsto dall'art. 67 c. 1 D.L. 18/2020. La nota chiarisce, tra il resto, che durante il periodo di sospensione dei termini, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, ma sarà inibita la possibilità di accedere alle imprese. Sono invece sospesi i termini per fornire le risposte, rilasciare pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni formali e, per ragioni di coerenza, i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, richieste di regolarizzazione oppure di documentazione integrativa). Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione. Le strutture competenti potranno fornire i pareri ai contribuenti in relazione alle istanze di interpello pervenute prima dell’8 marzo 2020 e a quelle pervenute nel periodo di sospensione, senza tener conto – durante il periodo – della scadenza dei termini ordinari, alla luce della generale inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l’arco temporale in cui opera la sospensione.
Nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le risposte eventualmente rese saranno pubblicate compatibilmente con le esigenze organizzative connesse alla gestione del periodo emergenziale.