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Sostegno alimentare, possibile ricevere donazioni

L’Ordinanza Dipartimento Protezione Civile – Presidenza Consiglio dei Ministri - n.658 del 20 marzo scorso in materia di sostegno e solidarietà alimentare prevede anche la possibilità per i Comuni di ricevere e destinare donazioni da privati o da imprese ed altri soggetti.

Per questo, con la stessa delibera variazione di bilancio di Giunta, di sola competenza per i Comuni in esercizio provvisorio, di competenza e di cassa per i Comuni che hanno già approvato il bilancio 2020-2022, è possibile inserire i capitoli per le donazioni da privati (E.2.01.02.00.000) o da imprese (E. .2.01.03.00.000) e integrare le risorse con fondi propri.

Sulle donazioni, l’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza prevede che i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà eventuali donazioni. A tal fine è' autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Richiamo normativo

DL 18/2020 - art. 66  Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1.  Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2.  Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3.  Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.