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Sostenibilità finanziaria nuova guida per le assunzioni

La Corte dei Conti Veneto, con delibera 15/2020 ha fornito risposta al quesito se sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019- utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.

La Corte dei Conti ha confermato il netto cambio di criterio adottato dal legislatore con il nuovo rapporto di sostenibilità finanziaria, che, come noto, non si basa solo su quanto previsto dal DPCM 17.03.2020, ma soprattutto sulla verifica degli equilibri finanziari pluriennali di bilancio, in base al margine di struttura.