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Specifiche indennità ex Categorie A e B1

L’art. 70- septies del CCNL 21.05.2018 dispone in materia di personale delle categorie A e B: “E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996”.


Sul tema, ARAN ha risposto (n. 35266/2025) al seguente quesito:

Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL 16.11.2022, la specifica indennità riconosciuta alle categorie A e B1, prevista dall’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018, a chi spetta?

RISPOSTA:

Per dare una risposta esaustiva è necessario fare un distinguo tra personale già in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° di aprile 2023) e personale assunto dopo tale data.

Personale già in servizio alla data del 1° di aprile 2023:

la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 continuerà ad essere riconosciuta, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023), a tutti i soggetti legittimati a riceverla, in quanto inquadrati (entro il 31 marzo 2023) in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, a prescindere dalla trasposizione automatica che avverrà in Area Operatori o Operatori Esperti dal 1° di aprile.

Personale assunto dal 1° di aprile 2023:

la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 sarà riconosciuta a favore del personale che verrà assunto dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023) ascritto all’Area Operatori.