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Spending review 2024, necessario accantonare risorse

Il bilancio 2024/2026, annualità 2024 deve affrontare necessariamente alcune variazioni a breve:

-taglio spending review ordinaria (art. 1 commi 533-534-535 Legge 213/2023) che interessa le annualità 2024-2028

-taglio spending review informatica (art. 1 comma 850 Legge 178/2020) che interessa le annualità 2024 e 2025

-recupero somme a debito conguaglio fondi Covid e caro bollette (per gli enti a debito)

-accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali (art. 1 commi 858 - 872 e seguenti Legge 145/2018) per gli enti in ritardo nei pagamenti e con stock di debito più alto di quanto consentito

-reimputazione di spese correnti libere 2023 sulla competenza 2024, da finanziare con entrate correnti libere di competenza 2024.

Per quanto riguarda la spending review ordinaria e quella informatica, il taglio al fondo di solidarietà (da contabilizzare al lordo, con regolarizzo contabile in spesa a Missione 1 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - Capitolo trasferimenti a Ministeri) nel 224 sarà pari a 300 milioni. Il taglio è fatto in proporzione alla spesa impegnata a Titolo 1 nel 2022 al netto di quanto impegnato nella Missione 12 (sociale). Tuttavia non è possibile fare una semplice proporzione, perchè le variabili in gioco sono diverse. Il Decreto ministeriale attuativo è in ritardo.

Per iniziare ad avere una idea delle grandezze in gioco, si può rapportare la spesa impegnata nel 2022 a titolo I – netto Missione 12 - con lo stesso impegnato a livello nazionale (escluso Trentino Alto Adige; Friuli V.G.; Valle d’Aosta). Esempio impegnato netto Comune = 21.569.873,00/ 65.492.000.000,00 = 0,0329%. Tale importo deve essere moltiplicato per 300.000.000 (somma di spending review ordinaria + spending review informatica) = 98.805,38. La somma così determinata sarà peggiorata per il fatto che non partecipano al taglio gli enti locali in dissesto, in riequilibrio pluriennale e gli gli enti che hanno sottoscritto il patto con il Governo ai sensi art. 43 DL 50/2022; ma sarà anche migliorata per il fatto che i risparmi dei fondi Covid restano agli enti locali e attutiscono il taglio stesso, come previsto dall’art. 1 commi 508 e seguenti legge di bilancio 2024 . Da ponderare poi l'effetto del PNRR, posto che il riparto tiene conto anche delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (Regis).