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Sperimentazione Accrual, prime proposte Arconet

E’ stato pubblicato oggi sul portale MEF il resoconto dell’ultima Commissione Arconet 21 luglio u.s.

La Commissione ha lavorato sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Esame dello schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011;

2) Presentazione dei risultati del primo anno di applicazione della “Procedura BDAP per l’elaborazione del rendiconto della gestione degli enti territoriali”;

3) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/documento tecnico di accompagnamento/bilancio gestionale delle regioni e delle province autonome;

4) Esame della scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali aggiornata alle segnalazioni ANCI;

5) Proposta programma delle attività della Commissione Arconet riguardanti la sperimentazione della riforma PNRR 1.15.


In merito alla Riforma Accrual, visto l’art. 12 comma 3 e comma 4 DL 107/2026:

3.Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4.Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.


In merito al punto 5 odg, Proposta programma delle attività della Commissione Arconet riguardanti la sperimentazione della riforma PNRR 1.15 la Commissione ha avanzato le seguenti proposte:

a)è definita da uno o più decreti ministeriali, adottati su proposta della Commissione Arconet. Il legislatore ha tenuto conto dell’esperienza positiva della sperimentazione 2012-2014 della riforma disposta dal d.lgs. n. 118 del 2011;

b)adottata tenendo conto tenendo conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c)prevede due esercizi di sperimentazione, dal 2028 al 2029, da avviare successivamente al DM di disciplina della sperimentazione da adottare entro il 30 giugno 2027;


d)individua gli enti sperimentatori sulla base della collocazione geografica e della dimensione demografica. Proposta:

1)dedicare all’individuazione degli enti e delle attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione un primo DM;

2)individuare gli enti sperimentatori su proposta dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni, di UPI e di ANCI;

3)coinvolgere un numero limitato di enti (n. 4 regioni, n. 3 città metropolitane, n. 7 province; n. 20 comuni di cui n. 5 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) con i relativi organismi strumentali, i consigli regionali e uno o più enti strumentali, di cui almeno uno che adotta solo la contabilità economico patrimoniale;

4) consentire la partecipazione solo agli enti che hanno già adeguato i sistemi informativi alle esigenze della riforma accrual, o in condizione di adeguarsi in tempi utili per l’avvio della sperimentazione (con le candidature è richiesta l’attestazione della Software house fornitrice del sistema contabile).


e) autorizza lo svolgimento di una sperimentazione in deroga alle norme del TUEL e del D.Lgs 118/2011. Gli enti sperimentatori adotteranno solo la contabilità economico patrimoniale definita dalla disciplina della sperimentazione e non dovranno riclassificare il proprio conto economico e stato patrimoniale sulla base del raccordo pubblicato nel sito MEF della riforma accrual;


f) adotta versioni sperimentali degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di recepire il quadro concettuale, gli ITAS, le linee guida e il piano dei conti della riforma accrual. Ipotesi di allegati da adeguare:

- allegati 1, 4/3 e 4/4 concernenti i principi contabili;

-allegato 6 concernente il piano dei conti integrato;

-allegati 10 e 11, concernenti gli schemi di bilancio, cui aggiungere l’allegato 10-bis concernente lo schema del budget e del bilancio di esercizio degli enti strumentali sperimentatori che adottano solo la CEP;


g)è estesa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che hanno rinviato l’adozione della contabilità economico patrimoniale del d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di sperimentare le modalità semplificate di elaborazione dello Stato patrimoniale compreso nel rendiconto della gestione;


h)prevedere la costituzione del “Gruppo di lavoro sperimentazione” nell’ambito della Commissione Arconet, con il compito di seguire e verificare l’attuazione della sperimentazione;


i)prevedere l’aggiornamento “continuo” degli allegati sperimentali sulla base degli esiti della sperimentazione e a seguito delle modifiche degli ITAS, previa comunicazione della Commissione Arconet agli enti e pubblicazione nel sito Arconet (sezione sperimentazione);


l)disciplinare le scritture di apertura, nell’ambito dell’aggiornamento dei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 dell’allegato 4/3 riguardanti l’avvio della contabilità economico patrimoniale;


m)evitare una doppia contabilità economico patrimoniale delle regioni, per la gestione sanitaria accentrata e per la gestione non sanitaria. A tal fine, il bilancio di esercizio della Regioni recepisce i risultati delle scritture contabili della gestione sanitaria diretta (titolo 2 del D.lgs. n. 118 del 2011). La sperimentazione della gestione sanitaria riguarderà solo il piano dei conti e l’attività di consolidamento della contabilità


n)attività propedeutiche degli sperimentatori (entro il 2027) :

➢individuare la struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari (art. 10, DL 107/2026);

➢nominare il referente della sperimentazione;

➢aggiornare e riclassificare gli inventari nel rispetto dell’allegato 6 sperimentale;

➢adeguare il sistema informativo e gestionale per consentire:

-l’autonomia delle scritture CEP rispetto a quelle COFI, tra loro collegate attraverso una mappa dei processi e degli eventi contabili definita entro il 30 giugno 2027 dall’allegato 4/3 sperimentale;

-l’adozione del piano dei conti definito dall’allegato 6 sperimentale,

-l’elaborazione del rendiconto della gestione definito dall’allegato 10 sperimentale, che comprende il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto della variazione del patrimonio e il rendiconto dei flussi di cassa definiti dall’ITAS 1;

-l’elaborazione del bilancio consolidato sperimentale;

-gli altri requisiti previsti dal DM 6 agosto 2025, concernente l’adeguamento dei sistemi informativi ai fini della riforma accrual;


o) Attività degli sperimentatori per gli esercizi 2028 e 2029 (esclusi i piccoli comuni)

➢applicare il DM concernente la disciplina della sperimentazione e, per quanto non previsto dal DM, continuare ad adottare l’ordinamento contabile vigente;

➢tenere le scritture CEP autonome rispetto a quelle COFI, nel rispetto dell’allegato 4/3 sperimentale (e la mappa dei processi);

➢elaborare il rendiconto della gestione secondo lo schema dell’allegato 10 sperimentale e elaborare il bilancio consolidato 2028 e 2029 secondo lo schema dell’allegato 11 sperimentale, riferito solo ai bilanci degli enti strumentali che hanno partecipato alla sperimentazione e alle società controllate;

➢trasmettere alla BDAP, con riferimento agli esercizi 2028 e 2029:

-i rendiconti della gestione sperimentali,

-il budget sperimentale e il bilancio di esercizio sperimentali degli enti strumentali in sola contabilità economico patrimoniale,

-i dati contabili analitici sperimentali

-i bilanci consolidati sperimentali;

➢comunicare al «Gruppo di lavoro sperimentazione" le criticità e le difficoltà incontrate nel corso della sperimentazione per posta elettronica.


p) Attività dei piccoli comuni sperimentatori per gli esercizi 2028 e 2029 :

➢applicare il DM concernente la disciplina della sperimentazione riguardante le modalità sperimentali di elaborazione dello stato patrimoniale e continuare ad adottare l’ordinamento contabile vigente;

➢adottare il rendiconto della gestione sperimentale, con lo schema dello stato patrimoniale predisposto con le modalità semplificate adeguato all’ITAS 1;

➢trasmettere alla BDAP il rendiconto sperimentale;

➢comunicare al "Gruppo di lavoro sperimentazione" le criticità e le difficoltà incontrate nel corso della sperimentazione per posta elettronica