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Spese di rappresentanza, cosa non rientra

La delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 135/2024, dedicata ai limiti giuridici e contabili per incarichi, spese di rappresentanza e altri limiti, spiega che cosa NON sono spese di rappresentanza.

Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

Non sempre è facile individuare ed elencare le spese di rappresentanza, per cui è più semplice, in concreto, fare riferimento, per finalità meramente esemplificative, ad alcune spese non rientranti nel novero di quelle di rappresentanza secondo l’elaborazione della magistratura contabile:

-le attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000 mediante strumenti di comunicazione (stampa, radio, televisione, internet, ecc.);

-la pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici o atti ad essi equiparati;

-le spese sostenute per ristorazione, consumazione pasti e bevande, proprie e di terzi (ammesse solo se connesse ad incontri istituzionali aventi importanza e rilevanza esterna, idonei ad accrescere il prestigio dell’ente in quanto legate ad occasioni di rilievo esterno ed ufficiali, da cui l’ente ne possa trarre vantaggio in termini di accrescimento del prestigio e non risolversi in incontri che sono estrinsecazione degli ordinari rapporti istituzionali tra enti ed autorità);

-le spese per l’acquisto di beni (quali fiori, targhe, libri, ecc.) e/o servizi in occasione di eventi che non hanno il carattere dell’eccezionalità né dell’ufficialità, risolvendosi piuttosto in mera estrinsecazione di ordinaria attività dell’ente (sono, pertanto, esclusi eventuali omaggi floreali o d’altra natura da parte dei Comuni ai nubendi, non costituendo un evento eccezionale che accresce il prestigio dell’ente);

le spese destinate agli amministratori o ai dipendenti dell’ente (ad esempio, doni e/o rinfreschi in occasioni di festività, medaglie e/o targhe e/o gadget in occasione di pensionamenti o ordinarie spese di funzionamento);

-le spese per necrologi, manifesti e/o corone funebri a parenti di amministratori e/o dipendenti che implicano un gesto di vicinanza (anche se è stata ammessa quella riferita al defunto in rapporto attuale o pregresso con l’ente a titolo onorifico e/o di servizio e per il quale l’ente intende esprimere riconoscenza: cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delibera n. 200/2016);

-le spese relative ai contributi erogati a soggetti associativi operanti nel territorio (quali le c.d. “Pro Loco” o associazioni similari, per il finanziamento delle ordinarie attività ovvero per la copertura dei costi relativi ad una manifestazione programmata);

-le spese per l’acquisto di beni e/o servizi in occasione di festività (es. Natale, festa del Santo patrono, ecc.) o di altra natura, in assenza di esigenze realmente rappresentative della Pubblica Amministrazione.