Spese gestione tribunale sono poste a carico Stato
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 129/2026, ha risposto a quesito in materia di spese per la gestione del Tribunale.
In particolare, il Sindaco, premesso che il Palazzo di giustizia ha sede in un immobile di proprietà comunale e richiamate le previsioni dell’art. 1 l. 392/1941 e le modifiche allo stesso apportate dalla l.190/2014 a decorrere dal primo settembre 2015, “chiede se tra le spese obbligatorie trasferite in capo al Ministero della Giustizia rientrano anche quelle di manutenzione straordinaria e/o per interventi strutturali sull’immobile adibito a sede giudiziaria oppure se le stesse debbano essere sostenute dal Comune in qualità di proprietario del bene”
La Corte dei Conti ha risposto che in base ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 392/1941, come modificata ed integrata dai commi 526-530dell’art. 1 della legge 190/2014, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese per uffici giudiziari siti in immobili di proprietà degli enti locali – per i quali cessa il riconoscimento di un corrispettivo per il concesso godimento – sono poste direttamente a carico dello Stato ed attengono a tutti quei servizi ed opere ritenuti necessari a rendere l’immobile di proprietà comunale funzionale alle esigenze dell’Amministrazione della giustizia, ivi incluse quelle di manutenzione straordinaria e/o per interventi strutturali”.