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Spese per caserma carabinieri solo a fronte di convenzioni

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera n. 1/2026 ha espresso parere in merito all’intervento del Comune per caserme dei carabinieri.

Il Comune istante ha rilevato che al fine di non privarsi del presidio dell’Arma dei Carabinieri, in ragione della sua fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, intende utilizzare risorse proprie (applicazione di avanzo pari a circa 350 mila euro) per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell’immobile di proprietà comunale alla normativa dettata in tema di realizzazione di Caserme, atteso che l’investimento richiesto dal Comando Regionale si configura come spesa di accasermamento di competenza del Ministero dell’Interno.

La Corte dei Conti ha rilevato che gli enti territoriali possono essere chiamati a contribuire all’espletamento di funzioni connesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza esclusivamente sulla base di specifiche norme ovvero di convenzioni interistituzionali perfezionate in esecuzione di puntuali previsioni di legge. Caratteristica essenziale e comune a tali forme di collaborazione è che le stesse intervengono, in via straordinaria ed integrativa, al fine di incrementare servizi di polizia, di soccorso e, in generale, di sicurezza dei cittadini ma non nella gestione ordinaria di essi che resta di esclusiva competenza ed onere dello Stato.

La giurisprudenza contabile ha ribadito, a più riprese, la natura eccezionale delle norme in materia che, collocandosi nell’ambito delle possibili forme di collaborazione interistituzionale, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 171/2024/PAR; Sez. Reg. Contr. Piemonte, deliberazioni n. 41/2023/PAR, n. 37/2020/PAR; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 8/2017/PAR).