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Spese registrazione sentenze e altri oneri legali come debiti fuori bilancio

La Corte dei Conti Abruzzo, con delibera n. 71/2025 ha risposto al seguente quesito:

“Se il trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, rientri nella previsione di cui all'art. 194, lettera a), del d.lgs. N. 267/2000 (TUEL). In caso positivo, si chiede parere in merito alla eventuale necessità di attivazione della relativa procedura anche laddove il Comune, sebbene risulti vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate per omessa registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente”.

La Sezione abruzzese richiama, l'articolo 194 del Tuel che contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa e non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti, in cui è possibile procedere al riconoscimento di un debito, non previsto ovvero non prevedibile, in modo da ricondurlo nell'alveo delle regolari scritture contabili di bilancio (cfr., ex multis, Sezione regionale controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).

Nello specifico, per quanto ivi d'interesse, la lettera a) del richiamato comma 1 prevede la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, concetto che include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relativa alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 77/2019/PAR).

Sul punto è utile evidenziare anche la delibera Corte dei Conti Lombardia n. 265/2017, che ha evidenziato come il debito derivante dalla sentenza, (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio, SE NON È STATO DISPOSTO UN ACCANTONAMENTO DI SOMME NEL FONDO RISCHI.