Spettanza degli incentivi tecnici per appalti relativi a servizi e forniture
Richiamato l’art. 113, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, nel testo aggiornato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nella parte in cui prevede che: "la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione", da interpretare alla luce delle prescrizioni delle Linee guida ANAC n. 3 /2016, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico dei procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate dall'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono giunte recentemente ad affermare che l’applicabilità degli incentivi per funzioni tecniche nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto "nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione", inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti secondo quanto specificato al punto 10 delle citate Linee guida.