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Squilibrio in conto residui e rideterminazione del risultato

L’art. 193 Tuel dispone che in sede di salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio l’ente locale deve adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.