Strumenti di programmazione degli enti strumentali
Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi pone in rilievo il tema degli strumenti di programmazione degli enti strumentali degli enti locali, in coerenza con le disposizioni normative.
Gli enti locali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DUP e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:
a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;
b) il bilancio di previsione almeno triennale
c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
d) le variazioni di bilancio;
e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il rendiconto sulla gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello;
c) le eventuali variazioni al budget economico;
d) il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenuti anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.
