Subappalto: i chiarimenti del MIT
Il parere del MIT dell'11 dicembre 2025 affronta la delicata problematica del subappalto facoltativo e stabilisce un principio di rigorosa applicazione della normativa vigente. La questione sottoposta al MIT riguardava la possibilità di autorizzare il subappalto facoltativo successivamente alla sottoscrizione del contratto, anche quando l'operatore economico non aveva indicato nell'offerta la parte di lavori che intendeva subappaltare. L'operatore economico aveva invocato il principio del risultato per ottenere l'autorizzazione, sostenendo che la stessa non avrebbe inficiato la legittimità della gara, essendo in possesso dei requisiti per la partecipazione.
Il MIT ha ribadito che non è possibile autorizzare il subappalto quando manchi la dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto in sede di gara. Questa conclusione si basa su una rigorosa interpretazione dell'articolo 119, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 36/2023, che stabilisce tra le condizioni per l'affidamento in subappalto che "all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare".
La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare in sede di gara compromette infatti la possibilità per la stazione appaltante di valutare compiutamente l'offerta e per gli altri partecipanti di formulare le proprie proposte in condizioni di effettiva parità concorrenziale. Il parere ministeriale si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente definito i confini dell'istituto del subappalto. La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare in sede di offerta preclude, pertanto, definitivamente la possibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto, anche quando si tratti di subappalto facoltativo e l'operatore economico possieda tutti i requisiti necessari per l'esecuzione diretta delle prestazioni.
Il parere del MIT rappresenta quindi un importante punto di riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, confermando la necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni normative in materia di subappalto e ribadendo l'importanza della completezza e chiarezza delle dichiarazioni rese in sede di gara per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.