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Superamento del limite salario accessorio, difficoltà interpretative

Come già evidenziato in diverse nostre NEWS precedenti, l’art. 14 comma 1 bis DL 25/2025, introdotto dalla Camera in sede di conversione, prevede la possibilità di superare il limite al trattamento accessorio del personale di cui art. 23 comma 2 DL 75/2017, ma la sua applicazione concreta lascia molti dubbi e perplessità sugli effettivi benefici per gli enti locali.


Riprendiamo la novella normativa:

1-bis. A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.


Già ANCI in sede di commento al testo ha posto qualche critica, che forse deve spingersi anche oltre. Anci ha rilevato che “la misura prevede, comunque, una pluralità di strumenti di garanzia, in particolare: deve esserci il rispetto dei valori-soglia previsti dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, l’asseverazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell’organo di revisione e gli effetti della misura devono essere puntualmente tracciati in sede di Conto annuale. A differenza, inoltre, di quanto previsto per il personale dello Stato, le eventuali maggiori risorse disponibili saranno a carico dei bilanci di Comuni e Città Metropolitane mentre, come richiesto da ANCI, sarebbe necessario un fondo statale. Occorrerebbe, infine, estendere le nuove regole al fondo della dirigenza, nonché al personale delle Unioni dei Comuni e degli altri enti del comparto funzioni locali.”


Inoltre, la norma sembra NON consentire di superare il limite di spesa di cui art. 1 comma 557 – 557 quater Legge 296/2006, ancorato all’impegnato di spesa 2011-2013, per cui per molti enti l’effetto di tale deroga è vanificato (idem per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che applicano il comma 862 art. 1 Legge 296/2006, il cui limite è ancorato all’impegnato di spesa 2008)


Ma i dubbi vanno oltre e riguardano le condizioni per poter applicare la norma. In particolare:

1) Che cos si intende per spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali? Si considera il tabellare base previsto dalla Tabella G del CCNL 16.11.2022 più eventuali differenziali stipendiali già maturati alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL (cioè i "differenziali" legati alle vecchie progressioni economiche orizzontali) ? Sembrerebbe di si posto che i differenziali stipendiali acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del CCNL, continuano ad essere corrisposti al personale interessato e costituiscono parte integrante dello stipendio tabellare. Tuttavia, gli eventuali differenziali sono già finanziati nella parte stabile del fondo. Da qui il dubbio intepretativo.

2) La componente stabile del fondo risorse decentrate deve essere considerato al netto o al lordo delle componenti non rilevanti, di cui art. 79 e 80 CCNL funzioni locali 16.11.2022? La norma non evidenzia distinguo, ma non avrebbe senso rimettere nel limite somme che sono già di per sè fuori dal limite che ora si intende derogare.

Si ritiene comunque necessario un chiarimento ministeriale.