“Supervisione”: rientra nell’esenzione solo se qualificata come formazione
I versamenti eseguiti da una Provincia ad un soggetto terzo per la formazione corsi di formazione e supervisione del personale dei servizi sociali, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono beneficiare dell’esenzione ex art 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (che prevede l'esenzione IVA per i versamenti effettuati da enti pubblici per corsi di formazione) solo se l’attività è formalmente riconosciuta come parte della formazione per il personale dipendente. A tal fine, poiché la supervisione è considerata una forma di formazione continua, utile per il benessere e la competenza professionale degli operatori sociali, deve essere riconosciuta come tale e, nel caso di specie, dovrebbe essere accreditata anche per il riconoscimento di crediti formativi. Lo chiarisce la Risposta n. 157/2025 che sottolinea l'importanza dell'accreditamento non tanto per la qualificazione soggettiva di chi eroga il corso, ma come indice che si tratta di attività di formazione. Tale condizione è tuttavia sufficiente che sussista al momento della fatturazione dei corsi, in modo che sia chiaro che si tratti di un corso di formazione destinato al personale dipendente dell'ente pubblico gestito da soggetti terzi che gestiscono, sotto la loro responsabilità, tutte le fasi di esecuzione del medesimo.
Si ricorda che, come chiarito dalla risoluzione 27 gennaio 2006, n. 16/E citata “Dalla lettura della norma si evince che, sotto il profilo soggettivo, mentre sono individuati esattamente gli enti erogatori dei contributi, identificati in tutti gli enti pubblici, nessun limite è posto agli organizzatori dei corsi destinatari degli stessi, che possono assumere qualsiasi forma giuridica e per i quali non è richiesto alcuno specifico riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni. Sotto il profilo oggettivo risulta, invece, dal tenore letterale della disposizione in esame, che sono riconducibili nel regime di esenzione dall'IVA in argomento i versamenti effettuati da enti pubblici a condizione che: 1) detti versamenti siano erogati a fronte dell'esecuzione di attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione; 2) i corsi siano destinati al personale. Le anzidette condizioni evidenziano che la disposizione recata dall'art. 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993 non introduce una previsione assoluta ed incondizionata di esenzione dal pagamento dell'IVA per tutte le iniziative formative poste in essere con il contributo degli enti pubblici, ma limita il regime di favore ai corsi aventi per oggetto la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione del personale.” Da qui la necessità che l’attività sia riconducibile al concetto di “formazione” per fruire dell’esenzione.