Tardiva emissione fatture: sanzionabile anche se il termine cade la domenica
E' sempre sanzionabile la trasmissione tardiva della fattura immediata anche se il termine di dodici giorni, previsto dall'art. 21 c. 4 del D.P.R. 633/1972 cade di domenica. Lo chiarisce la risposta n. 129/2020 dell'Agenzia delle entrate.
L'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all'articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo).
La fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione "da euro 250 a euro 2.000" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.