Tardiva o omessa registrazione di contratti di locazione urbani pluriennali: sanzione massima solo per la prima annualità
Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella circolare n. 26/E del 2011, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’articolo 69 del TUR (120% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro, ridotta al 45% se la registrazione avviene con un ritardo inferiore a 30 giorni, con un minimo di 150 euro) deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità. Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento (25%) prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento operoso.
La circolare 26/E/2011 aveva viceversa precisato che “la sanzione deve essere, in ogni caso, determinata assumendo come base imponibile - ai fini del calcolo dell’imposta cui commisurare la sanzione - l’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto di locazione”.