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TARES: il sequestro penale non costituisce automaticamente pressupposto per l’esenzione per impossibilità di produrre rifiuti

Il provvedimento di sequestro penale preventivo, non determinando in automatico la perdita della facoltà di occupare o detenere il bene, non fa di per sé decadere la presunzione di produttività di rifiuti dell’immobile sequestrato. Su questa posizione si è attestata l’ordinanza del 22 giugno 2026, n. 21198 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contribuente avverso un avviso di sollecito di pagamento TARES per l'anno 2013. La società sosteneva l'insussistenza del presupposto impositivo per la mancata produzione di rifiuti in uno stabilimento sottoposto a sequestro penale dell'area.

La Corte ha richiamato la disciplina del D.L. n. 201 del 2011 (istitutivo della TARES, vigente per il solo anno 2013) e la sua sostanziale continuità con la successiva disciplina TARI di cui alla legge n. 147 del 2013: il presupposto impositivo è costituito dal mero possesso o dalla detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall'effettiva produzione. L'esenzione per impossibilità di produrre rifiuti deve pertanto dipendere da fattori oggettivi e permanenti, e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, gravando sul contribuente l'onere di dedurre e provare la relativa sussistenza.

Nel caso concreto, la Corte ha precisato che il sequestro penale, avendo la sola finalità di limitare la libera disponibilità del bene, non determina automaticamente la perdita della facoltà di continuare a occupare o detenere l'immobile, la quale dipende dalle concrete modalità di esecuzione della misura. Spettava dunque alla contribuente provare le modalità esecutive del sequestro, la sua persistenza, la coincidenza tra le aree sequestrate e quelle tassate, nonché la presentazione della relativa denuncia di variazione, mai effettuata. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione documentale tardivamente depositata in allegato alla memoria illustrativa, in violazione dell'art. 372 c.p.c.

Il ricorso è stato così integralmente rigettato. La pronuncia ribadisce, per gli enti locali, che la sola esistenza di un provvedimento di sequestro giudiziario sull'immobile non è di per sé sufficiente a escludere la debenza del tributo rifiuti, occorrendo comunque la presentazione della denuncia di variazione e la prova rigorosa dell'effettiva e permanente indisponibilità del bene.