Targhe “area videosorvegliata”: niente imposta sulla pubblicità
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, con sentenza n. 186/2021 si è espressa in merito all’esenzione dall'imposta sulla pubblicità delle targhe riportanti la dicitura “area videosorvegliata”.
Nel caso particolare, la Ctp ha accolto il ricorso presentato da una società la quale riteneva che l’avviso impugnato per carenza di presupposto impositivo fosse illegittimo.
La stessa evidenziava che per le targhe dotate dell’espressione “area videosorvegliata” l'affissione era obbligatoria in base alla normativa prevista per la Privacy e del Regolamento europeo 2016/679/Ue.
La Commissione ha affermato a sua volta, che l’art. 17 lettera i) Dlgs. 507/1993 presuppone che le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione risulta obbligatoria in seguito ad una disposizione di legge o di regolamento, purchè di misura non superiore al mezzo metro quadrato di superficie, siano esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità.
Pertanto, la società si è vista accogliere il ricorso presentato e la Ctp ha evidenziato che la normativa sulla privacy impone il posizionamento di targhe con quella insegna sulla recinzione dell’area protetta e ben visibile da tutti i lati, al fine di mostrare agli interessati l’accesso ad una zona videosorvegliata.