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TARI e la motivazione degli atti impositivi

Con Ordinanza n. 18634 del 08/06/2026, la Corte di Cassazione, in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti la tassazione sui rifiuti, ha sottolineato che «l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativa delibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).

I giudici hanno evidenziato che attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuare l’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazione alla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazione alle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenza temporale) e verificare la legittimità dell’atto, nonché se vi siano incongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis, errori di calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.